Quando si parla di rapporto tra turista, tour operators e agenzie viaggio occorre distinguere due diverse situazioni.
1 Il rapporto si fonda sulla vendita di un singolo servizio.
Qui l’operatore turistico che vende un biglietto ferroviario, prenota un soggiorno o altro, opera come semplice intermediario nei confronti del viaggiatore, senza essere direttamente responsabile del servizio fornito da altri.
In questo caso l’agente turistico è responsabile solo della corretta prenotazione ed emissione dei biglietti.
2 Il rapporto si fonda sulla vendita di un pacchetto turistico comprendente diversi servizi.
Questo particolare rapporto di intermediazione è essenzialmente disciplinato dalla legge n. 1084 del 1977 .
Con il decreto legislativo n. 206 del 2006, che disciplina e regolamenta la vendita di  servizi turistici, si è rafforzata la tutela dei consumatori per i servizi turistici tutto compreso.
Si parla di pacchetto turistico tutto compreso  quando sia prevista la fornitura di almeno due servizi , tra quelli di trasporto e di alloggio, oppure di altri servizi turistici non accessori, come escursioni, spettacoli, ecc…
Inoltre, per ricadere nell’applicazione del d.gls richiamato, il pacchetto turistico deve avere una dura complessiva superiore alle 24 ore o comprendere un prenottamento.
L’acquisto di un biglietto andata e ritorno non rientra nell’applicazione del decreto.

OBBLIGHI  DEL VENDITORE, TOUR OPERATOR E TURISTA
L’obbligazione dell’operatore turistico non è  di mezzi ma di risultato per cui, in caso di inadempimento od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, è a carico dello stesso operatore l’allegazione e la dimostrazione che il mancato o inesatto adempimento sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Le cause di imputabilità possono consistere soltanto, secondo quanto prevede il predetto d.lgs., nel fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero nel caso fortuito o nella forza maggiore.
Ai sensi dell’art. 17 della convenzione di Bruxelles del 1970 il rapporto tra intermediario di viaggi, tour operator e viaggiatore va configurato come mandato con rappresentanza ed il contratto fra l’agenzia intermediaria e l’organizzatore di viaggio è considerato come se fosse concluso con il viaggiatore.
AGENZIA VIAGGI (venditore): è il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell art 84 del decreto n.206 del 2006 verso un corrispettivo forfettario  Le agenzie di viaggio sono dei semplici intermediari, responsabili solo nei limiti del contratto di mandato. Il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra . Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti del rappresentato . La legge impone all’agenzia viaggi degli obblighi che vanno ben oltre quelli normalmente a carico di u mandatario. Ad esempio , l’agente turistico dovrà attivarsi per il rimpatrio del turista in caso di insolvenza o fallimento dell’operatore e dovrà offrire specifiche garanzie per il rimborso delle somme già depositate dal cliente, essendo tenuto a conoscere tutte le clausole contenute nell’opuscolo o nel contratto da lui proposti. In sostanza, l’agenzia viaggi venditrice del pacchetto turistico, presso il quale sia stato effettuata la prenotazione dello stesso, non risponde delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, salvo che, nell’esercizio della propria attività di mandatario, possa ritenersi responsabile per “culpa in eligendo” nella scelta dell’organizzazione di viaggi o del fornitore del singolo servizio, con il quale ha direttamente concluso il contratto in nome e per conto del turista” .

OBBLIGO INFORMATIVI
Al venditore e al tuor operator vengono imposte precise responsabilità  di ordine informativo. Per garantire maggiormente il turista , le violazioni agli obblighi di  informazioni dell’organizzatore e del venditore di viaggio al turista lo rendono responsabile per i danni da quest’ultimo subiti, compreso il danno  da vacanza rovinata. In una recente sentenza è stato condannato l’organizzatore di un viaggio tutto compreso, che avuto conoscenza il giorno stesso della partenza dei propri clienti, della presenza di un uragano che ha reso poi necessaria la loro evacuazione dalle isole Bahamas, non lì aveva debitamente informati: egli è considerato responsabile per le conseguenze della propria mancata diligenza. A maggior tutela del turista si è previsto che l’organizzazione viaggi o il venditore apprestino con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nell’ipotesi nella quale l’inesatto adempimento del contratto sia a quest’ultimo imputabile.
IL TURISTA è la persona che viaggia per motivi di svago, tale figura è evidenziata nella legge n.52 del 1996, che ha introdotto gli articoli 1469 bis c.c dove si definisce consumatore “tutte le persone fisiche che acquistano o utilizzano beni e servizi per scopi non riferibili all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta”.

ELEMENTI DEL CONTRATTO TURISTICO
Nel contratto turistico sottoscritto dal turista deve essere indicata la destinazione del viaggio, la data di inizio viaggio, il prezzo del pacchetto turistico, le modalità della sua revisione e, ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti; l’itinerario ed eventuali visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;

LA CAPARRA
La quasi totalità dei contratti di viaggio attestano che l’iscrizione del cliente deve essere confermata dall’operatore turistico, e che solo al momento di tale conferma  il contratto sarà perfezionato.
Tutti i contratti turistici impongono al cliente il versamento di un acconto al momento dell’iscrizione o della prenotazione. In genere, è pari la 25% del totale, con il successivo obbligo di pagamento del saldo entro un certo numero di giorni, 20 o 30 , prima della data della partenza.
L’acconto versato dal turista deve essere inteso come caparra confirmatoria, ai sensi dell’art. 1385 c.c.
Pertanto, in caso di inadempimento della parte che ha dato la caparra, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra parte può recedere dal contratto e esigere il doppio della caparra.
Nel pacchetto turistico la caratteristica della caparra non viene a scattare se il recesso dipende da fatto sopraggiunto non imputabile a uno dei due soggetti del rapporto
Per il turista la cause non imputabili possono essere: casi di grave malattia  sopraggiunta, di grave incidente, che impediscano il viaggio. Naturalmente l’evento impeditivo dovrà essere comunicato e documentato con la massima urgenza al tuor operator con la massima urgenza per porlo in condizione di mettere a disposizione di altri il posto vacante.
Per il tour operartor i casi di esonero della responsabilità sono: eventi fortuiti o di forza maggiore o i casi in cui l’inadempimento sia dipeso da colpa del consumatore.
Con una sentenza del tribunale di Palermo del 22 maggio 1998 si è affrontato il problema del recesso del consumatore nei contratti di turismo, sancendo la nullità delle relative clausole penali in cui non sia prevista la reciprocità di trattamento con operatore turistico, nei casi in cui il recesso del consumatore risulti sanzionato in maniera molto severa rispetto al recesso dell’operatore turistico

TERMINI PER PROPORRE RECLAMO E PER LE MODIFICHE
Sono espressamente previsti i  termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto ; si evidenzia che il consumatore non ha diritto di essere risarcito di ulteriori danni dipendenti dalla mancata esecuzione del contratto quando la cancellazione  del  pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e il consumatore sia stato informato in forma scritta  almeno 20 giorni prima della data prevista Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il rappresentante locale vi pongano tempestivamente rimedio .
Il turista potrà sporgere reclamo  mediante invio di raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore del viaggio o la venditore, entro e non oltre  dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

GLI OPUSCOLI E I DEPLIANTS offerti in visione alla clientela debbono ritenersi impegnativi sia per il tour operator che per il venditore: non sono ammesse le informazioni false o incomplete così come non è ammessa l’ignoranza circa il contenuto di tali informazioni.
Nel opuscolo dovranno essere riportate indicazioni precise circa le destinazioni, i mezzi di trasporto, le soluzioni previste per il vitto e alloggio, il termine ultimo per l’annullamento da parte dell’organizzatore.
Ogni modifica dovrà essere comunicata al consumatore prima della conclusione del contratto , se successiva, varrà soltanto con l’accordo delle parti.
Nel caso manchi il contratto, fara’ comunque fede l’opuscolo che riporta le caratteristiche del servizio acquistato.
In una pronuncia recente il giudice ha liquidato 250,00€ per il danno morale subito dal turista che non ha potuto usufruire dell’impianto di talassoterapia in considerazione del fatto che tale servizio era indicato nel catalogo e che, come emerso dai colloqui al momento della prenotazione, era stato determinante nella scelta del villaggio turistico.

MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il tour operator o il venditore, soltanto qualora abbiano necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne deve dare immediato avviso prima della partenza in forma scritta al consumatore, indicando tipo di modifica  e la variazione di prezzo che ne consegue e il consumatore può recedere dal contratto senza pagare penali.
Occorre evidenziare che il consumatore deve informare l’organizzatore se intende recedere dal contratto o accettare le modifiche entro i due giorni lavorativi successivi alla data di  ricevimento della comunicazione.
Può anche verificarsi che, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto  non possano essere effettuati nel paese da visitare , in tale ipotesi l’organizzatore predisporrà adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportando oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborserà quest’ultimo nei limiti della differenza  tra le prestazioni originaria mente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

REVISIONE DEL PREZZO DEL VIAGGIO
La revisione del prezzo forfetario di vendita del pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo se prevista dal contratto, in conseguenza della variazione del costo del trasporto , del carburante, dei diritti e delle tasse di atterraggio sbarco o imbarco.
I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore,  comunque, il prezzo non può essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza
La revisione al rialzo non può essere superiore al 10%  del prezzo nel suo originario aumentare.
Se l’aumento del prezzo del pacchetto turistico supera il 10% il consumatore può recedere dal contratto senza pagare penali e vedersi rimborsato le somme gia pagate.

PARTENZA RINUNCE E RECESSO
Se il cliente non può partire deve comunicare la rinuncia al viaggio entro un numero minimo di giorni per avere diritto alla restituzione di quanto versato, altrimenti l’organizzatore potrà trattenere parte delle somma ricevuta, secondo percentuali proporzionali al ritardo, che possono arrivare al 100%.
Solo quando la rinuncia avvenga dopo la conferma dell’organizzatore si potrà davvero parlare di recesso.
Pertanto se la rinuncia del consumatore è effettuata prima di avere ricevuto l’accettazione da parte dell’organizzatore è da considerarsi una semplice revoca e dovrebbe essere gratuita.

RECESSO O ANNULLAMENTO SERVIZIO
Nel caso in cui un pacchetto turistico venga cancellato prima della partenza  per qualsiasi motivo , tranne ovviamente per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire  di un altro pacchetto turistico qualitativamente equivalente o superiore  senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico inferiore  previa restituzione della differenza di prezzo, oppure che gli sia rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o cancellazione, la somma di denaro già corrisposta.
Il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno  dipendente dalla mancata esecuzione del contratto, eccetto che per la cancellazione del pacchetto turistico per mancato raggiungimento del numero minimo (comunicato per iscritto  almeno 20 giorni prima partenza), e per i casi di forza maggiore  o evento fortuito.

RISARCIMENTO DEL DANNO PER MANCATA O INESATTO ADEMPIMENTO
Nei casi  di mancato o inesatto adempimento  delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento  del danno , secondo le relative responsabilità , se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità delle prestazioni derivante da causa a loro non imputabile.

CAUSA NON IMPUTABILE
Conformemente a quanto disposto dall’art 93 del decreto legislativo , l’organizzatore e il venditore sono tenuti  al risarcimento del danno, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato  da impossibilità delle prestazioni  derivante da causa fortuito.
Il turista deve dimostrare il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni concordate, oltre naturalmente alla dimostrazione della sussistenza del danno subito, mentre sarà il tour operator, per sfuggire alle proprie responsabilità, a dovere fornire la prova dell’impossibilità delle prestazione derivante da causa non imputabile.
L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
Questo aspetto assume la massima importanza pratica per il turista, il quale altrimenti dovrebbe andare a inseguire nei più disparati paesi esteri i diretti autori dei danni a lui spesso sconosciuti.
Visto il diritto di rivalsa dell’organizzazione viaggi nei confronti dei terzi responsabili del danno, il consumatore  è tenuto a fornire all’organizzazione o al venditore tutti i documenti , le informazioni e gli elementi utili per l’esercizio del diritto di surroga.
Si configurano ipotesi di recesso giustificato del tour operator, quando:
sia mancato il raggiungimento del numero minimo di partecipanti, o al sopraggiungere  di cause di forza maggiore  o circostanze imprevedibili ed eccezionali.
Solo in questi casi non è previsto alcun obbligo di indennizzo del tour operator , e comunque l’insorgere delle difficoltà organizzative deve essere comunicato tempestivamente dall’operatore.

OVERBOOKING.
Per i viaggi in aereo è consentito ai vettori aerei di disdire il viaggio in presenza di un eccesso di prenotazioni.
Questo avviene tenendo conto della particolarità del mezzo di trasporto (aereo) e delle problematiche legate al sistema di prenotazione: precise statistiche riportano l’abitudine di molti passeggeri a non comunicare l’eventuale disdetta di un viaggio aereo prenotato, cosicché, quasi tutte le compagnie aeree sono state indotte a concedere più prenotazioni di quanti siano effettivamente i posti disponibili
La normativa internazionale prevede che il passeggero  rimasto a terra per il cosiddetto OVERBOOKING, oltre al diritto di scelta tra i l rimborso del biglietto e il reimbarco su un altro volo, abbia il diritto anche ad un equo indennizzo, che sarà ridotto del 50% in caso di successivo reimbarco nello stesso giorno. Pertanto, il passeggero “vittima” del famigerato overbooking, potrà ottenere dalla Compagnia aerea inadempiente, oltre al rimborso delle spese dei pasti e della/e eventuale/i notte/i in albergo, un rimborso forfetario, che varia in considerazione dei seguenti parametri: 1) distanza chilometrica di percorrenza; 2) tempo intercorrente tra la partenza del volo su cui non è stato accettato, e tempo di partenza del nuovo volo. Tuttavia, il rimborso forfetario previsto dal Regolamento comunitario citato, non può essere considerato esaustivo laddove il viaggiatore riesca a provare di aver subito, comunque, un danno ulteriore rispetto a quello forfetariamente risarcitogli. Ulteriori danni potrebbero, in effetti, derivare o dalla giornata di vacanza eventualmente non usufruita, proprio a causa del ritardo nell’esecuzione del trasporto aereo, cagionato dall’overbooking, oppure, nel caso si trattasse di viaggio di rientro, sarebbe opportuno, calcolare nella somma da risarcire al viaggiatore la perdita subita sotto il profilo del mancato rientro al lavoro. In questi casi la prova sembra facilmente fornibile presentando il contratto di soggiorno nel luogo di destinazione, nel primo caso, o il prospetto degli emolumenti annui percepiti da cui evincere facilmente il valore venale da assegnare ad una (o più) giornate di lavoro perdute a causa del ritardato rientro dovuto a responsabilità del vettore. Ben più complesso, anche perché in materia è in atto un complicato scontro giurisprudenziale, sarebbe dimostrare di aver subito, causa la mancata esecuzione della prestazione di trasporto nei tempi previsti, il sopraccitato danno da c.d. vacanza rovinata, da qualificarsi quale vero e proprio danno morale. Considerate le polemiche che involgono l’astratta possibilità giuridica in punto alla risarcibilità di codesta tipologia di danno, è difficile dimostrare la sussistenza di un danno, laddove la prestazione fosse comunque espletata in un tempo “ragionevole”, rispetto a quanto contrattualmente previsto. E’ assai difficile, infatti, che la Compagnia aerea che sovraprenotando un volo abbia “lasciato a terra” dei passeggeri che avrebbero avuto diritto, per contratto, all’imbarco, ritardi di molti giorni la partenza degli stessi. Accade di frequente che le compagnie tentino, nei limiti del possibile, di “dirottare” le “vittime dell’overbooking” sui primi aeromobili disponibili, in modo da contenere il disagio loro arrecato. Il Regolamento n. 295/91, pur riferendosi ad una casistica d’inadempimento contrattuale ben individuata, vale a dire la c.d. sovraprenotazione dei posti di disponibili in aeromobile, trova applicazione in tutti i casi in cui si verifichi siffatta tipologia d’inadempimento, prescindendo dalla specifica finalità del contratto di trasporto aereo e/o dalla sua eventuale combinazione con altri ed ulteriori prestazioni di servizi. Molte compagnie aeree, condizionano il versamento dell’indennizzo alla sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria che esclude il rischio di dovere risarcire ulteriori danni al proprio cliente. Questo comportamento è illegittimo, in quanto il diritto all’indennizzo non può essere condizionato alla preventiva rinuncia del cliente a richiedere eventuali danni. Alcuni Giudici di Pace hanno riconosciuto ai  viaggiatori il diritto ad essere risarciti per i danni morali conseguenti ad ingiustificate attese per il loro imbarco. In ogni caso , nella fattispecie di ritardo nell’imbarco oltre un certo tempo, è fatto obbligo alle compagnie aeree di garantire alla propria clientela tutta l’assistenza necessaria per la permanenza  a terra del viaggiatore, a partire dal vitto e l’alloggio fino alle comunicazioni con i terzi o i familiari.

IN VIAGGIO
Durante il viaggio può accadere che l’organizzatore sia costretto ad apportare delle modifiche al programma o  che l’alloggio prenotato sia divenuto inagibile.
Al turista andrà quindi riconosciuto il diritto ad essere rimborsato della differenza tra il valore delle prestazioni programmate e quello delle prestazioni concretamente effettuate, salvo ulteriore risarcimento dei danni eventualmente subiti, e provati, dal cliente stesso.

RECLAMO E PRESCRIZIONI
ogni mancanza nell’esecuzione del contratto  deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale vi pongano tempestivo rimedio.
Al rientro dal viaggio, il cliente può far valere i propri reclami, ma deve agire con una certa tempestività, preferendo sempre la comunicazione scritta a mezzo raccomandata o fax.
Normalmente i contratti impongono dei termini molto brevi per il reclamo, che sono compresi, in genere, tra 2 e 10 GIORNI.
Una volta presentata la richiesta danni, rispettati i termini di decadenza indicati nel contratto, l’eventuale azione legale di recupero delle somme dovrà avere inizio entro i brevi termini di prescrizioni previsti dalla legge.
Prescrizioni :

  1. Entro un anno dal fatto per i danni subiti alle cose
  2. Entro tre anni dal fatto per i danni subiti dalle persone
  3. I danni derivanti da contratti di spedizione o trasporto si prescrivono entro 12 mesi se il contratto è localizzato in Europa, entro 18 mesi se il contratto inizia e finisce fuori Europa

RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE E AGENZIA VIAGGI
Su questo punto la legge non ha  previsto una responsabilità congiunta e solidale degli agenti di viaggio e degli organizzatori, cosicché sarà inevitabile chiamare in giudizio entrambe, affinché rispondano, nei limiti delle rispettive responsabilità.
Per il decreto n. 111/95 e successivo d.lgs n. 206 del 2006, l’organizzatore e l’intermediario sono entrambi responsabili per i danni alla persona del viaggiatore e per i danni alle cose di costui.
Sono previste vere e proprie esclusioni di responsabilità per eventi riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore o colpa del turista.

RISARCIMENTO DANNI
Tra le categorie di danno per le quali è possibile chiedere il risarcimento , vanno distinti i danni alle persone e i danni alle cose.
I danni alla persona
I danni alla persona possono essere condizionati solo dai limiti fissati nelle diverse convenzioni internazionali recepite dal nostro ordinamento.
Si tratta di massimali che non possono essere peggiorati dal tour operator, nemmeno con uno specifico accordo contrattuale .
Danni alle cose
Per i danni alle cose è normalmente ammessa la possibilità che le parti limitino convenzionalmente l’entità del risarcimento, sempre che si rispetti il principio della buona fede e dell’equilibrio contrattuale.
Organizzatore ed il venditore potranno esimersi dal risarcire i danni  solo se questi siano stati determinati da fatti imputabili a colpa del cliente..

FORO COMPETENTE
Il giudice competente a conoscere le cause tra professionisti e consumatori è sempre quello del luogo dove ha domicilio il consumatore.
La disposizione dettata dall’art. 1469 bis, comma 3 n. 19, c.c. si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente.

INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI SUL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VACANZA ROVINATA
La sofferenza subita per i disagi da vacanza rovinata  sono risarcibili in virtù della legge n.1804 del 1997 Si tratta di un danno non patrimoniale che si aggiunge al danno patrimoniale e al danno biologico . Nella convenzione di Bruxelles all’art 13 si riconosce la risarcibilità, a carico del venditore, di qualunque pregiudizio subito dal viaggiatore a causa dell’inadempimento totale o parziale del primo. A suffragio di tale direttiva è intervenuta  una sentenza del 12 marzo 2002 della  Corte di Giustizia della Comunità Europea , che ha stabilito che l’art 5 della Direttiva del Consiglio n. 314/90 CEE concernente i viaggi e le vacanze tutto compreso (recepita in Italia con il già citato Decreto n. 111 del 1995) deve essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso. Dello stesso tenore anche diverse sentenze dei Tribunali italiani che  sancivano che nel caso in cui il viaggiatore non riesca a fruire, in tutto o in parte, della vacanza per inadempimento del tour operator, quest’ultimo è tenuto, oltre alla rifusione delle spese sostenute dal viaggiatore, anche al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, il quale costituisce una ipotesi di danno morale da inadempimento, eccezionalmente risarcibile alla luce del diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di giustizia (art. 1218, 1226 c.c.; d.lg. 17 marzo 1995 n. 111). Il danno per “minore godimento della vacanza” e “per i disagi sopportati dal turista” può essere conferita piena valenza patrimoniale ed effettiva risarcibilità, anche in assenza di ipotesi di reato, proprio in ossequio alla prevista liquidabilità di “qualunque pregiudizio” derivante dall’ inadempimento dell’operatore turistico come previsto dall’art.13 Convenzione dì Bruxelles del 23.4.1970. Di senso contrario la sentenza del Tribunale  di Venezia che recita come segue “Il minore godimento della vacanza e i disagi sopportati dal turista a causa dell’inadempimento dell’agenzia di viaggi e/o del “tour operator” si estrinsecano in un danno non patrimoniale  non risarcibile, essendo la risarcibilità del danno “non patrimoniale” limitata alle sole conseguenze penali degli illeciti aquiliani (art. 2059 c.c. ). Tale decisione appare censurabile in quanto,
1) il danno da vacanza rovinata non trova il suo fondamento nell’art 2059 c.c, bensì nel combinato disposto dell’art 13 e 15 della legge 1084/1977, che ha dato esecuzione in Italia alla convenzione di Bruxells, nonché alla direttiva comunitaria 314/1990 sulla vacanza tutto compreso
2) le recenti interpretazioni giurisprudenziali , hanno superato l’incardinamento dei danni morali sul fatto reato, retta dalla nuova lettura dell’art 2059, come sancito dalla decisione della Corte Costituzionale del  2003 n. 233 di conferma alla sentenza precedente. Pertanto in ipotesi di danno ingiusto da cui sia derivata una lesione ai valori della persona costituzionalmente garantiti, il danno morale trova riconoscimento anche se il fatto non integra gli estremi del reato.
In assenza di clausole limitative della responsabilità dell’operatore turistico, consente al turista di vedersi integralmente risarcito il danno, e va determinato con criteri equitativi, ex art. 1226 c.c., applicando dall’art. 16 comma 1 d.lg. n. 111 del 1995 , Ormai il danno da vacanza rovinata è stato riconosciuto dai vari tribunali o Giudici di Pace nazionali; ciò che si riscontra invece è la difficoltà di individuare validi criteri di conversione di una perdita non quantificabile economicamente in un valore espresso in termini monetari.
Nella ricerca di criteri utili alla quantificazione del risarcimento, assumono rilevanza determinante il limite posto dall’art. 1225 cod.civ alla prevedibilità del danno e l’art. 1227 cod.civ. che disciplina il concorso colposo del turista. In questa prospettiva si colloca il dovere del turista di collaborare e di valutare le soluzioni alternative proposte dall’operatore al fine di evitare o limitare i danni.
Le parti del contratto devono rispettare i canoni tipici del principio  della buona fede  nell’esecuzione  del contratto, come disposto dal G. di Pace di Cagliari con che ha ravvisato nel comportamento di Meridiana la mancanza di buona fede e il preordinato disegno di non voler informare la clientela dei diritti ad essa spettanti in caso di overbooking. Le modifiche delle condizioni programmate o la scadente qualità della prestazione, alterano il programma del turista determinando il risarcimento, che va determinato partendo dal valore integrale del pacchetto, per valutare poi in che misura l’inadempimento abbia inciso sull’intero programma di viaggio. Con una recente sentenza è stato risarcito, il pregiudizio subito da coloro che, nel corso di una crociera su una nave turistica, sono stati alloggiati in cabina il cui impianto di aerazione era mal funzionante .
Concludendo, i danni che possono essere risarciti al turista sono:
danno Patrimoniale che corrisponde alla perdita subita dal turista e al mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento e provati dal consumatore
danno Biologico che è la diminuzione dell’integrità psico-fisica, certificata  da un medico legale
danni Non Patrimoniali che ricomprendono tutti i disagi morali e esistenziali determinati dall’inadempimento contrattuale, calcolati secondo criteri equitativi ogni qualvolta non possano essere provati nel loro ammontare

LA CONCILIAZIONE
La statistiche giudiziarie dimostrano un basso livello di conflittualità tra consumatori e operatori turistici.
Secondo lo scrivente, questo scarsa conflittualità dipende, dalla spropositata durata dei processi e dalle elevate spese legali.
Per questo un ottimo rimedio risulta essere la CONCILIAZIONE.
Obbiettivo della conciliazione è ristabilire una comunicazione tra le parti in vista del raggiungimento di una soluzione della vertenza.
Solo la legge 580 del 1993, che ha riformato le camere di commercio, ha fornito delle basi concrete per la realizzazione di un sistema stabile di composizione extragiudiziale delle controversie, attribuendogli il compito di predisporre camere arbitrali per la soluzione di conflitti di natura commerciale intercorrenti tra le imprese e tra le stesse ed i consumatori.
I SOGGETTI chiamati a gestire tali procedure vengono distinti in diverse categorie, pubbliche (CCIAA, camere di conciliazioni tribunale, e privata ( società di conciliazioni, associazioni), vincolati al rispetto di standar minimi di azione
ACCORDO , al verbale di conciliazione è riconosciuta efficacia di titolo escecutivo

accorgimenti per il consumatore
1 le informazioni e le caratteristiche del pacchetto riportate nel deplian sono impegnative per il tuor operator
2 l’acconto richiesto non deve superare il 25 % del prezzo pattuito
3 il prezzo del viaggio può essere aumentato solo per la variazione dei costi di trasporto, delle imposte locali
4 eventuale aumento  deve essere comunicato entro 20 giorni prima della partenza e non può superare il 10%
5 in caso di aumento, il consumatore ha diritto di recedere dal contratto senza pagamento di penali e con la restituzioni delle somme versate
6 nessuna clausola  contrattuale può limitare il ricorso del turista ad azioni legali per la propria tutela
7 in caso di recesso del turista, il tuor operator può trattenere una penale, in misura variabile.
8 in caso di sostanziale modifica od annullamento del programma, il turista può scegliere tra la restituzione di quanto versato ed un altro viaggio di valore equivalente
9 il tuor operator non è tenuto a risarcire  i danni per annullamento  dovuto a mancanza del numero minimo di partecipanti, cause di forza maggiore, eventi imprevedibili
10 il tour operator deve proporre adeguate soluzioni per garantire la prosecuzione del viaggio, rimborsando la differenza tra le prestazioni programmate e quelle effettuate
11 il tour operator non risponde di danni dovuti a colpa del turista
12 disservizi e inadempimenti vanno contestati nei termini indicati dal contratto ( 2 o 10 giorni)
13 il diritto al risarcimento si prescrive in 3 anni per i danni alla persona: 1 anno per i danni a cose: 12 mesi per i danni derivanti da prestazioni di trasporto

Articolo 82

Ambito di applicazione
Art. 82.
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all’articolo 83, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore, di cui all’articolo 84.
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.

Articolo 83

Definizioni
Art. 83.
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all’articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
2. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.

Articolo 84

Pacchetti turistici
Art. 84.
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi della presente sezione.

Articolo 85

Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici
Art. 85.
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o venditore.

Articolo 86

Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
Art. 86.
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all’articolo 100;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’articolo 91.

Articolo 87

Informazione del consumatore
Art. 87.
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;
c) recapito telefonico dell’organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto è stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

Articolo 88

Opuscolo informativo
Art. 88.
1. L’opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l’itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l’effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell’annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.
2. Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

Articolo 89

Cessione del contratto
Art. 89.
1. Il consumatore può sostituire a sè un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

Articolo 90

Revisione del prezzo
Art. 90.
1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

Articolo 91

Modifiche delle condizioni contrattuali
Art. 91.
1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo 92.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Articolo 92

Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del
servizio

Art. 92.
1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.

Articolo 93

Mancato o inesatto adempimento
Art. 93.
1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
2. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Articolo 94

Responsabilità per danni alla persona
Art. 94.
1. Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell’organizzatore e del venditore, così come recepite nell’ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive nell’ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell’Unione europea ovvero la stessa Unione europea.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile.
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.

Articolo 95

Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona
Art. 95.
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazione degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084.
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile.
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

Articolo 96

Esonero di responsabilità
Art. 96.
1. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L’organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

Articolo 97

Diritto di surrogazione
Art. 97.
1. L’organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga.

Articolo 98

Reclamo
Art. 98.
1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

Articolo 99

Assicurazione
Art. 99.
1. L’organizzatore e il venditore devono essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.
2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

Articolo 100

d) «sinistro»: la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni al veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;

e) «danneggiato»: il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro;

Tale legge a recepito la convenzione internazionale stipulata a Bruxelles nel 1970, detta “Convenzione Contratti Viaggi”

Art. 1703 c.c.

Art. 1388 c.c

Tribunale di  Reggio Emilia il  21 febbraio 2004

Art 87 d.gls n 206 del 2006

Tribunale Torino, 2 maggio 2005

Tribunale Milano, 19 settembre 2002

Art 96 comma 2 del d.gls n.206 del 2006

Art 86 del d.gls n. 206 del 2006

Art 86 del d.gls n 206 del 2006

Trib palermo 22 maggio 1998, adiscom vs aereoviaggi

Art 86 del decreto legislativo 206 del 2006

Art 92 comma 3 del decreto legislativo 206 del 2006

Art 98 del decreto legislativo 206 del 2006

Art 98 comma 3 del decreto legislativo 206 del 2006

(G. di P. di Milano 20/02/03).

Art 91 del decreto legislativo 206 del 2006

Art 92 del decreto legislativo n. 206 del 2006

Art 92 comm3 del d. gls n. 206/2006

Art 92 del decreto legislativo n.206 del 2006

12 tribunale Roma, 2 ottobre 2003In caso di inadempimento, da parte del venditore e dell’organizzatore, delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, il danno da vacanza rovinata può essere risarcito in base all’art. 13 della convenzione CCV sul contratto di viaggio, in quanto richiamato dall’art. 16 d.lg. 17 marzo 1995 n. 111

Art  92  n 206 del 2006

Giudice di Pace Venezia sentenza 653/97; Giudice di Pace Sassari sentenza 9.11.98

La Convenzione di Bruxelles ha stabilito per il danno aqlla persona un limite di risarcimento pari a 250.000 Franchi-oro

Cassazione civile, sez. III, 29 aprile 2005, n. 8980

Che ha recepito la convenzione di Bruxelles del 1970

Tribunale Roma, 26 novembre 2003

tribunale di Monza, con La sentenza 1617/03, Tribunale Verbania, 23 aprile 2002I disagi sopportati dal turista a causa dell’inadempimento di obblighi contrattuali del “tour operator” configurano un danno da vacanza rovinata, inteso quale pregiudizio non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale, la cui risarcibilità trova fondamento nel d.lg. n. 111 del 1995, nel cui art. 16 l’espressione “qualsiasi altro pregiudizio” rappresenta il fondamento normativo richiesto dall’art. 2059 c.c. per consentire il risarcimento del danno non patrimoniale.

Tribunale Venezia, 24 settembre 2000n n 2169.

su guida al diritto 31/2003

Cass. Civ  27 febbraio 2003 n. 7283; Cass. Civ 2003 n. 8828, Cass. Civ. 2005 n. 729

Tribunale Verbania, 23 aprile 2002

Per la quantificazione del danno  da vacanza rovinata occorre far ricorso a criteri equitativi con applicazione della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore. Tribunale Firenze, 25 settembre 2001

Sentenza G.d. P n 1327del 2001

Tribunale Napoli, 26 febbraio 2003

Art 1223 c.c.

Tribunale Firenze, 25 settembre 2001

Fonte