E’ entrato in vigore il nuovo regolamento di Trenitalia, le Condizioni generali di trasporto delle persone, che tra le altre cose parificano il diritto all’indennità a cui si a diritto nel caso di ritardi, per tutti i tipi di trasporto internazionale, nazionale e regionale, eliminando la distinzione tra Intercity, Eurostar e Alta velocità. Il limite di tolleranza per il ritardo però….. passa da 26 a ben 60 minuti.

Su tutti i tipi di trasporto le nuove condizioni prevedono una indennità del il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, del 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti; l’indennità minima prevista è di 4 euro, se avreste diritto ad una indennità inferiore, non vale chiederla a Trenitalia.

Rimangono però differenze sulle modalità e tempi per richiedere l’indennità:

-per i nazionali ed internazionali si può chiedere l’indennità presso qualsiasi biglietteria o agenzia di viaggio a partire da 20 giorni e fino a 12 mesi successivi al giorno in cui si è verificato il ritardo, ufficializzato sul sito di Trenitalia;

-per i regionali la richiesta di indennità deve essere inoltrata, per posta, alla Direzione Regionale di competente per la località di destinazione del viaggio con allegato il biglietto in originale obliterato alla partenza e all’arrivo, ed in questo caso la richiesta di indennità deve essere inoltrata entro e non oltre 30 giorni.