Copio e incollo come memorandum perola da altalex

La sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 22 Dicembre 2008 (in causa C-549/07) analizza alcuni aspetti poco chiari del regolamento 261/2004/CE e, in particolare, mira ad eliminare alcuni dubbi interpretativi sulle applicazioni concrete dell’art. 5 del citato provvedimento.

Come noto il regolamento 261/2004/CE tenta di uniformare il diritto dell’Unione relativamente alla disciplina applicabile alle tutele offerte ai viaggiatori in caso di negato imbarco,di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Tale obiettivo era stato precedentemente perseguito dalla Convenzione di Montreal del 28.05.1999 ( sottoscritta anche dalla UE nello stesso anno) che dedica un intero capitolo (III) alla casistica in tema di responsabilità del vettore.

Le motivazioni che hanno spinto il legislatore comunitario ad intervenire nuovamente sulla materia con un atto vincolante per gli stati membri, si evincono agevolmente dai consideranda che precedono la specifica disciplina. In sintesi il legislatore, riconosciuti i gravi disagi e fastidi che la cancellazione di un volo o anche il semplice ritardo possono arrecare ai viaggiatori, ha voluto intensificare la tutela esistente.

Sembra opportuno, però, limitare questa breve disamina all’ipotesi della cancellazione del volo per rimanere nell’ambito delle questioni risolte dalla Corte di Giustizia.

L’art. 5 del regolamento citato1 descrive i diritti del viaggiatore derivanti dalla cancellazione del volo contemplando, tra gli altri, il diritto ad una compensazione pecuniaria nei modi di cui all’art. 8, salvo che il vettore abbia tempestivamente informato il viaggiatore e proposto un volo alternativo. L’indennizzo economico è corrisposto in misura proporzionale alla lunghezza della tratta2. Il comma 3 dell’art. 5 pone, poi, una deroga al principio generale di responsabilità del vettore aereo: la compagnia – infatti – non deve corrispondere l’indennizzo qualora possa dimostrare che “…omissis…la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso…omissis…”.

L’interpretazione della clausola di limitazione della responsabilità del vettore, gia ad una prima superficiale lettura, appare decisiva ai fini della spettanza o meno del rimborso economico. Nondimeno tale comma, cosi come poi è stato evidenziato dall’istanza avanzata alla Corte di Giustizia Ue dal giudice austriaco3, pone l’interprete di fronte ad una difficile opzione ermeneutica dalle conseguenze ben differenti. Un’interpretazione estensiva della clausola derogatoria – infatti- condurrebbe ad uno svilimento della tutela del viaggiatore e, pertanto, ad un proporzionale rafforzamento della posizione delle compagnie aeree. Tale scenario, però, sembra contrastare con i consideranda che ispirano la parte prescrittiva del regolamento.

Il casus belli è assai semplice. Una signora austriaca acquistava per se e per la propria famiglia tre biglietti aerei Alitalia, con partenza da Vienna e arrivo a Brindisi, previo scalo a Roma. Poco prima dell’orario previsto per il decollo (5 minuti per l’esattezza), la compagnia aerea comunicava che, a causa di un guasto al velivolo, il volo per Roma era cancellato e provvedeva a trasferire i tre viaggiatori su un volo Austrian Airlines con stessa destinazione. I tre malcapitati -però- non giungevano a Roma in tempo utile per la coincidenza per Brindisi, dove arrivavano con quasi quattro ore di ritardo. La signora austriaca, a fronte delle circostanze descritte, chiedeva ad Alitalia una compensazione pecuniaria ai sensi degli artt. 5 n.1 lett. c) e 7 n. 1 del regolamento. La nostra compagnia di bandiera si opponeva ravvisando l’esistenza di circostanze eccezionali alla base della cancellazione descritta.

La questione, dopo due gradi di giudizio in Austria, giunge all’esame della Corte di Giustizia alla quale veniva chiesto di stabilire, in via principale, se i problemi tecnici di un aeromobile potessero configurare le circostanze eccezionali di cui all’art. 5.

Secondo i giudici lussemburghesi per verificare l’eccezionalità di una circostanza, in assenza di espressa definizione del legislatore, si deve utilizzare il linguaggio corrente e, pertanto, risalire a ciò che secondo il sentire comune è ritenuto eccezionale. Inoltre la Corte evidenzia che le deroghe o le eccezioni ai principi generali, quale può sicuramente essere considerato quello della compensazione pecuniaria del disagio del viaggiatore, debbono essere interpretate in maniera restrittiva. La ratio del regolamento 261/2004/CE –infatti – è la tutela del passeggero rispetto ad eventi che sono, nello stesso preambolo e nei consideranda, reputati fonti di gravi disagi e fastidi per l’utenza. L’intervento del legislatore comunitario, pertanto, deve essere letto nell’ottica di un tentativo (ulteriore) di ridurre i pregiudizi e uniformare le relative tecniche di tutela, apportando il massimo grado di protezione possibile ai viaggiatori.

Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, si può affermare la necessità di interpretare, caso per caso, in maniera restrittiva la sussistenza di una circostanza eccezionale. Un aiuto in tal senso può pervenire dalle esemplificazioni contenute nel 14° considerando del regolamento che, però, non si debbono ritenere tassative ma solo esemplificative. Secondo la Convenzione di Montreal4, inoltre, l’<<improvvisa carenza del volo sotto il profilo della sicurezza>> potrebbe giustificare una deroga alla generale responsabilità del vettore: è ben vero che un problema tecnico ( guasto al motore con conseguenze sulla turbina) astrattamente rientra nel novero delle fattispecie comportanti carenza dal punto vista della sicurezza. Ma, come giustamente sottolinea la Corte, non necessariamente ipotesi di guasti tecnici possono essere reputati integranti il carattere dell’eccezionalità.

Tale esimente non può ravvisarsi- infatti – qualora i guasti siano inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e, pertanto, al fine di configurare una valida deroga alla responsabilità del vettore, l’eccezionalità potrà configurarsi quando le avarie siano tali da “…omissis… sfuggire al controllo per la sua natura o la sua origine…omissis…”.

La corte ritiene che i vettori debbano continuamente far fronte a problemi tecnici connessi con il funzionamento degli apparecchi. Le compagnie devono, in conformità agli adempimenti prescritti dalle normative di settore, sottoporre gli aerei a rigidi e regolari controlli. Per tale motivo non può essere validamente invocata l’esistenza di una circostanza eccezionale consistente nel verificarsi di un problema tecnico in quanto, come detto, la risoluzione di tali avarie deve essere considerarsi inerente al normale esercizio del vettore aereo.

Questa la regola generale. È ben vero, però, che le avarie o i problemi tecnici possono essere provocati da circostanze estranee alla normale attività del vettore aereo e, in tali casi, lo stesso non sarà tenuto alla compensazione economica. A mero titolo esemplificativo, la Corte cita il caso della rilevazione di un vizio di costruzione tale da inficiare la sicurezza del volo, da parte del costruttore o dell’autorità competente al controllo.

La prova liberatoria che il vettore dovrà fornire per essere esentato dal dovere di compensazione pecuniaria in favore del viaggiatore, infine, è particolarmente rigorosa.

Secondo la Corte, infatti, non è sufficiente dimostrare di aver osservato tutte le cautele minime per evitare la cancellazione del volo. La compagnia aerea deve, al contrario, provare di aver posto in essere tutte le misure idonee “…omissis…tecnicamente ed economicamente sopportabili per il vettore in questione…omissis…”. La citata prova liberatoria, dunque, appare estremamente difficile in quanto mira a dar dimostrazione che, anche impiegando il massimo sforzo possibile in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, il vettore non avrebbe potuto evitare che “…omissis…le circostanze eccezionali cui doveva far fronte comportassero la cancellazione del volo…omissis…”.

A parere di chi scrive, dunque, il citato arresto giurisprudenziale pone un principio di fondamentale importanza nell’ottica della tutela dei viaggiatori rispetto ai disservizi causati dai vettori. Si può – infatti – ritenere che, qualora fosse stata avallata l’altra delle possibilità ermeneutiche rispetto all’art. 5, le compagnie aeree avrebbero avuto gioco facile nel respingere la maggior parte delle richieste risarcitorie dei viaggiatori in caso di cancellazione voli e ciò a scapito di tutte le buone intenzioni che hanno mosso il legislatore comunitario ed evincibili dai consideranda del regolamento 261/2004/CE . Diversamente, inoltre, il diritto del viaggiatore alla compensazione pecuniaria sarebbe rimasto meramente virtuale.

Nella stessa ottica deve essere accolto il richiamo alle compagnie a non limitarsi alle misure minime consentite per evitare le <<circostanze eccezionali>> che comportano la cancellazione dei voli, ma a porre in essere il massimo sforzo possibile.

In conclusione la Corte, con la sentenza in commento, ha inteso rafforzare la posizione del viaggiatore, optando per un’interpretazione delle norme del regolamento compatibile con la volontà del legislatore di ridurre al minimo i disagi e i disservizi per l’utente ed evitando, di contro, di concedere una facile via di fuga alle compagnie aeree.

(Altalex, 24 luglio 2009. Nota di Riccardo Salvioni)

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1 Articolo 5

Cancellazione del volo

1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:

a) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 8;

b) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza previsto per il volo cancellato, l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e

c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, a meno che:

i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; oppure

ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; oppure

iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.

3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

4. L’onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo

2 Cfr. art. 8 lett. A), b), c) cit. reg.)

3 Corte d’Appello civile in materia commerciale di Vienna.

4 Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999
(Convenzione di Montreal).

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Corte di Giustizia Europea

Sezione IV

Sentenza 22 dicembre 2008, C-549/07

Massima e Testo Integrale